L'Organismo del Legale
AL.AM CONCILIAZIONE S.R.L.
La Al.Am. conciliazione è una società di conciliazione e mediazione formata nel maggio 2010
da giovani professionisti nel campo legale e finanziario. Oggetto della società è la realizzazione e la cura di un organismo di conciliazione e di formazione del conciliatore ex d. Lgs. 28/2010.
Nel suo primo anno di attività, la società è riuscita ad ottenere l’ accreditamento da parte del Ministero della Giustizia per espletare i tentativi di conciliazione facoltativi e obbligatori previsti dalla normativa dettata dal D. Lgs. 28/2010.
La Al.Am. conciliazione s.r.l. si pone come obiettivo immediato la formazione e la successiva immissione sul mercato di conciliatori di qualità, in grado di disbrigarsi con professionalità e specialità in tutti i settori dei diritti disponibili.
Il suo target immediato è occuparsi delle materie in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, secondo l’ attuale normativa, con un occhio vigile alle materie oggi facoltative, in special modo nel campo commerciale, tecnico e medico, la cui specializzazione rappresenta un obiettivo del brand da conseguirsi nel medio termine.
La conciliazione è il mezzo di definizione alternativa delle controversie previsto dal D. Lgs. 28/2010. Lo scopo della conciliazione è quella di raggiungere un soddisfacente accordo tra le parti litigiose senza adire l’ autorità giudiziaria. Tra i fini cui mira il legislatore, vi è la deflazione del numero di procedimenti iscritti nei ruoli civili, che oggi ammontano in 6.400.000, attualmente pendenti tra Giudice di Pace e Tribunale; una definizione più rapida delle controversie che sorgano tra soggetti nell’ambito dei diritti disponibili e, più in generale, una diminuzione dei costi della giustizia, attraverso il taglio delle onerose spese sostenute e il rilancio dell’economia, grazie a un dispositivo che garantisca alle imprese una tutela concreta per i crediti vantati.
Lo strumento con cui le parti addivengono alla conciliazione è la mediazione, intesa come l’attività pratica con la quale un terzo imparziale assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella formulazione della proposta per la risoluzione della stessa. I soggetti della mediazione, i veri protagonisti sono le parti, che, a differenza del processo civile, sono libere, al di là di formalismi e schemi precostituiti di percorrere tragitti originali e imprevedibili per risolvere le proprie controversie.
Le parti sono aiutate ed è giusto che sia così, quando è necessario, da legali ed esperti che offrono la professionalità di un approccio giuridico alle questioni dibattute e la garanzia di un buon accordo che perduri nel tempo.
Il mediatore è una persona fisica, equidistante dalle parti, terzo e imparziale che non ha il potere o il dovere di giudicare ma il compito di guidare le parti verso una comune definizione della controversia. La sua figura è a metà strada tra il confessore e l’arbitro e del primo ha la capacità di ascolto e di dialogo e del secondo la competenza e l’ autorità.
Proprio per questo un buon mediatore definisce i canoni di una corretta e vincente mediazione. Il suo duplice potere di ascoltare singolarmente le parti, per carpirne in profondo gli umori e di formulare proposte da sottoporre agli interlocutori, lo rendono un soggetto indispensabile per cercare e raggiungere una condivisa soluzione.
L’art. 5 D. Lgs. 28/2010 dispone che il tentativo di conciliazione obbligatorio debba essere tentato nelle seguenti materie:
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari.
La conciliazione è riservata, veloce, economica e professionale;
E’ migliore di una transazione, in quanto vi è la garanzia di imparzialità del conciliatore e di raggiungimento di una soddisfazione duratura e non solo istantanea dell’accordo raggiunto e migliore della proposizione di un’azione civile, poichè non vi è pericolo di perdere il credito vantato o l’interesse alla tutela nelle more del giudizio e vi è la certezza preventiva dei costi di gestione della pratica.
E’ soddisfacente anche per i legali e i tecnici che possono definire un nuovo spazio per la propria professione.